Conto termico biomassa
Incentivi

Conto Termico 3.0 e biomassa: guida completa (con errori da evitare) per ottenere l’incentivo

April 30, 2026

In questi anni in cui si parla tanto di incentivi e bonus legati al mondo dell’edilizia e dell’immobiliare, non è facile destreggiarsi nei meandri delle detrazioni fiscali. Spesso online si trovano informazioni parziali o non corrette, quindi è importante capire bene quali sono le possibilità e, soprattutto, interpretare i vari decreti.

Il Conto Termico 3.0, che fa riferimento al D.M. 7 agosto 2025, introduce alcune novità concrete per gli interventi a biomassa, soprattutto su requisiti, documentazione e procedura.

In questo articolo trovi una sintesi operativa pensata per chi deve vendere, installare o semplicemente acquistare un generatore a biomassa e vuole impostare una pratica pulita e difendibile.

Cos’è il conto termico

Partiamo dalle basi: cos’è questo famoso conto termico 3.0 di cui tutti parlano ultimamente?

Il Conto Termico è un meccanismo di incentivazione dello Stato che riconosce un contributo in conto capitale (cioè un rimborso/erogazione economica) per interventi di piccole dimensioni che aumentano l’efficienza energetica e/o producono energia termica da fonti rinnovabili.

Il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE, può arrivare fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili (nei limiti e condizioni della misura).

Le 3 cose da sapere subito

Ecco tre aspetti fondamentali del Conto Termico 3.0, che devi considerare da subito se ti stai interessando alla sua applicazione:

  1. Dal metano alla biomassa si può passare, ma solo con caldaie: niente stufe, idros            tufe, camini, termocamini in sostituzione del gas naturale.
  2. Bonifico “ordinario” obbligatorio (non parlante) + causale completa, altrimenti rischio rigetto.
  3. Tempi più larghi: invio entro 90 giorni dalla fine lavori e fine lavori entro 120 giorni dall’ultimo pagamento. Dopo la temporanea chiusura del portale Conto Termico 3.0 voluta dal GSE (5 marzo-13 aprile 2026) lo stesso GSE ha confermato che per la presentazione della pratica sarà tenuto conto dei giorni in cui non è stato possibile inviare le richieste e conseguentemente verrà derogato il requisito per le domande i cui tempi siano scaduti nel periodo in cui il portale è rimasto chiuso. 

Passaggio dal metano alla biomassa: la novità che cambia davvero il mercato

Tra le novità più importanti da evidenziare c’è la possibilità di sostituire apparecchi a gas metano, ma con una limitazione molto netta: come già sottolineato l’incentivo è ammesso esclusivamente per le caldaie a biomassa (fino a 2.000 kWt) e non per stufe, idrostufe, camini o termocamini.

Requisiti ambientali e “paletti” tecnici (quando arrivi dal gas)

Un altro aspetto da considerare riguarda il nuovo generatore, che deve necessariamente avere certificazione ambientale 5 stelle (o superiore). In più, per il passaggio dal gas alla biomassa viene richiamato un limite sulle emissioni di particolato pari a 1 mg/Nm³, indicato come più severo rispetto alla sostituzione di vecchi impianti a biomassa o gasolio.

E non finisce qui: restano validi e richiesti i requisiti tipici degli interventi a biomassa, come:

  • valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti;
  • accumulo termico (puffer) correttamente dimensionato.

Quindi, se ti stai chiedendo “posso sostituire la caldaia a metano con una stufa a pellet e usufruire del Conto Termico?”, con il 3.0 la risposta è no: la sostituzione del metano è incentivabile solo se la soluzione scelta è una caldaia a biomassa.

UNI EN 16510: il requisito tecnico da non sottovalutare

Tra i requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo è necessaria la certificazione del generatore, rilasciata da un organismo accreditato, di conformità alla norma UNI EN 16510:2023.

La UNI EN 16510 è una norma di prodotto europea che definisce requisiti e metodi di prova per tutti gli apparecchi domestici a combustibile solido fino a 50 kW e che va a sostituire le precedenti norme di prodotto separate, tra cui:

  • stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785;
  • termocamini a legna UNI EN 13229;
  • stufe a legna UNI EN 13240.

La norma è strutturata in una parte generale, la EN 16510-1, e in diverse parti specifiche dedicate alle varie tipologie di apparecchio.

Questo passaggio è importante anche in ottica commerciale e documentale: dal 9 novembre 2025 sarà infatti possibile immettere sul mercato solo apparecchi certificati secondo la nuova norma. Per i prodotti immessi prima di tale data esiste un periodo di transizione che, al momento, non risulta ancora specificato dal GSE. In pratica, ciò significa che l’acquisto di un prodotto con la precedente certificazione, anche se già classificato 5 stelle, potrebbe in futuro non garantire automaticamente l’accesso al Conto Termico.

Tradotto in termini pratici: quando si valuta un nuovo generatore non basta fermarsi alla classe ambientale, ma conviene verificare fin da subito anche il quadro certificativo relativo alla UNI EN 16510.

Catasto impianti: cosa va registrato (e cosa no)

Vediamo di chiarire ora un altro aspetto che nella pratica crea spesso dubbi: l’obbligo di registrazione nei catasti regionali (es. CRITER, CURIT) riguarda solo l’impianto nuovo.

Nonostante una formulazione non chiarissima del decreto che può generare confusione, l’interpretazione corretta è che la registrazione si riferisce al nuovo generatore/installazione e non al generatore da sostituire. Quindi, operativamente parlando: devi inserire la registrazione al catasto nella checklist di fine lavori (insieme a dichiarazioni, foto, allegati), perché è una di quelle attività che qualora mancasse potrebbe crearti dei problemi con l’incentivo.

Smaltimento del vecchio generatore: la prova che salva (o affossa) la pratica

Qui siamo nel cuore degli errori più frequenti: documenti incompleti, non collegabili all’intervento, oppure assenti. Occorre prestare particolare attenzione perché una disattenzione nella compilazione o l’omissione di un documento può davvero costarti la non ammissibilità dell’incentivo.

Il decreto stabilisce che occorre il certificato di corretto smaltimento del generatore sostituito oppure un documento analogo che attesti la consegna a un centro specializzato.

Quali prove sono accettate dal GSE

Non esiste un unico modello rigido, ma vengono ammesse diverse forme di prova, tra cui:

  • Certificato di smaltimento o FIR (Formulario Identificazione Rifiuti);
  • dichiarazione del centro di raccolta;
  • dichiarazione del Soggetto Responsabile convalidata da timbro/firma del centro;
  • nota in fattura che riporti evidenza di ritiro e smaltimento.

Cosa deve contenere il documento (per essere “agganciabile” alla pratica)

Il punto non è solo “avere un foglio”: deve permettere al GSE di collegare in modo inequivocabile il rifiuto alla pratica. La guida elenca tre contenuti minimi:

  • tipologia del generatore rimosso;
  • riferimenti del Soggetto Responsabile;
  • riferimenti dell’immobile dove era installato.

L’assenza del documento (o una compilazione errata non collegabile all’impianto sostituito) è causa di inammissibilità della domanda; occorre prestare attenzione all’aspetto della sostituzione e ai relativi documenti, in quanto il controllo sul ciclo di “rottamazione” è molto meticoloso.

Caso particolare: sostituzione di un camino aperto

Se l’intervento riguarda un camino aperto, la procedura può cambiare. Se non viene rimosso fisicamente (ad esempio perché si riutilizza la canna fumaria), potrebbe non esserci un certificato di smaltimento; in quel caso viene richiesta una prova fotografica della chiusura definitiva e permanente della sezione della canna fumaria collegata al vecchio camino.

Manutenzione e combustibile: cosa devi rispettare durante l’incentivo

Ottenere l’incentivo è solo metà del lavoro: l’altra metà è mantenere la conformità nei controlli successivi. Vediamo quali sono i 3 obblighi chiave da assolvere:

  1. Manutenzione biennale: per tutta la durata dell’incentivo, manutenzione ogni due anni su generatore e canna fumaria, conservando i certificati.
  2. Pellet certificato: deve essere certificato da organismi accreditati (esempio citato: EN ISO 17225-2) e vanno conservate le fatture d’acquisto.
  3. Autoproduzione biomassa: se ammessa nel tuo caso (devi essere o un agricoltore o un proprietario di boschi), serve una dichiarazione annuale di conformità del biocombustibile.

Biomassa ammessa e autoproduzione

Nel caso in cui sia previsto l’impiego di diverse biomasse combustibili, occorre che siano tra quelle elencate nel D.Lgs. 152/06 e compatibili con la definizione di materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legna vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Per quanto riguarda l’autoproduzione, invece, è possibile come già anticipato, condizione che il Soggetto Responsabile emetta ogni anno una dichiarazione redatta in conformità ai Modelli 13 e 14 e che appartenga a determinate categorie (IAP, imprese boschive iscritte con patentino forestale, imprese che dispongono di biomasse legnose vergini per ciclo produttivo, conduttori di boschi o terreni agricoli, assegnatari di uso civico di legnatico).

Fatture e bonifici: dove si sbaglia più spesso (e come evitarlo)

Questa è la sezione che, nella realtà, decide l’esito della domanda più di qualsiasi altra: perché puoi avere l’impianto perfetto, ma se paghi male o descrivi male l’intervento, rischi lo stop. Vediamo nel dettaglio i passaggi critici per evitare di commettere errori, rischiando di vanificare l’ammissibilità all’incentivo.

Cosa deve comparire in fattura

Anzitutto è bene sottolineare che in fattura devono essere riportati tre elementi obbligatori:

  • riferimento normativo al D.M. 7 agosto 2025;
  • descrizione chiara dell’intervento;
  • dati dei soggetti: nominativo e CF/P.IVA del Soggetto Responsabile e P.IVA di chi emette fattura (installatore/fornitore).

Occorre inoltre prestare attenzione al cambiamento di alcune “sigle” delle categorie (per esempio ciò che prima era 2.B ora è III.C)

Bonifico: ordinario, non parlante e con causale completa

C’è un altro punto non negoziabile e che riguarda il bonifico: deve essere ordinario e non parlante; inoltre, è tassativamente vietato usare i modelli precompilati per detrazioni fiscali (bonus ristrutturazione/riqualificazione), perché l’indicazione di norme diverse dal Conto Termico può causare rigetto.

Nella causale devono esserci:

  1. riferimento al D.M. 7 agosto 2025
  2. numero e data della fattura
  3. CF/P.IVA del beneficiario (chi emette fattura) e del Soggetto Responsabile (chi riceve l’incentivo).

Template pratico (da copiare e adattare)

Nella pratica ecco un template che puoi utilizzare copiando il testo e adattandolo ovviamente alla tua situazione.

Descrizione intervento in fattura (modello):

“Sostituzione impianto di climatizzazione invernale esistente con installazione di nuovo generatore a biomassa marca/modello, classe di qualità 5 stelle, conforme a requisiti D.M. 7 agosto 2025, categoria III.C (Conto Termico 3.0).”

Causale bonifico (modello):

“DM 7/8/2025 – Fatt. n. ___ del //____ – CF/P.IVA beneficiario ___ – CF/P.IVA Soggetto Responsabile ___”

Tempistiche: 90 giorni per inviare la pratica (e 120 giorni dall’ultimo pagamento)

Sulle tempistiche, devi fare attenzione a due scadenze aggiornate rispetto a quelle indicate nel precedente Conto Termico:

  • domanda (accesso diretto) entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento (prima era 60);
  • la data di conclusione non può essere oltre 120 giorni dall’ultimo pagamento (prima era 90).

Suggerimento pratico: non aspettare di “chiudere tutto” per iniziare a raccogliere allegati. Smaltimento, foto, schede e pagamenti vanno preparati mentre il cantiere è vivo per evitare ritardi e avere tutta la documentazione pronta all’uso per tempo.

Incentivo in unica soluzione: soglia innalzata a 15.000 €

Un’altra importante novità introdotta dal Conto Termico 3.0 riguarda l’innalzamento della soglia per l’erogazione in un’unica rata. Per soggetti privati (cittadini, condomini e imprese) l’incentivo viene infatti erogato in un’unica rata per importi fino a 15.000 € (nel Conto Termico 2.0 la soglia era 5.000 €) annui.

Se si supera la soglia il pagamento avviene con rate annuali costanti per 2 o 5 anni, in base a tipologia e potenza dell’impianto.

Categorie catastali: attenzione all’immobile

Quando si parla di Conto Termico, un passaggio che vale la pena fare subito (prima ancora di preventivi e scelte di macchina) è verificare la categoria catastale dell’immobile. Il motivo è semplice: l’incentivo per i soggetti privati è legato anche alla destinazione d’uso “catastale” dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se l’immobile rientra tra quelli esclusi, puoi avere un intervento tecnicamente impeccabile, ma la domanda rischia comunque di non essere ammissibile.

In termini pratici, le categorie ammesse si distinguono tra ambito residenziale e ambito terziario:

  • Ambito residenziale: sono ammessi gli immobili del gruppo A, con esclusione delle categorie A/8, A/9 e A/10.
  • Ambito terziario: sono ammessi A/10 e gruppo B; inoltre risultano ammissibili anche gruppo C (ma non C/6 e C/7), gruppo D (ma non D/9) e gruppo E (ma non E/2, E/4, E/6).

Consiglio pratico: inserisci questa verifica in fase di sopralluogo o pre-analisi documentale: è un controllo veloce che evita di costruire una proposta (e aspettative) su un immobile che poi, per classificazione catastale, può risultare escluso.

Nessuna documentazione aggiuntiva fino a 15 kW

C’è poi un aspetto documentale che può semplificare molto la gestione della pratica in ambito domestico: per la sostituzione di un generatore fino a 15 kW di potenza in un’abitazione non serve documentazione aggiuntiva.

Se, invece, la potenza necessaria dovesse rivelarsi superiore, si potrebbe accedere comunque al Conto Termico, ma servirebbe una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato che asseveri il cambiamento del fabbisogno energetico degli spazi.

È un dettaglio importante perché incide direttamente sull’impostazione della pratica: fino a 15 kW l’iter resta più lineare, mentre oltre questa soglia è bene muoversi fin dall’inizio con il supporto di un tecnico abilitato, così da evitare integrazioni o contestazioni successive.

Biomassa III.C: i casi in cui non serve la sostituzione

Di norma, quando si parla di incentivi per generatori a biomassa si ragiona in logica di sostituzione. Ma esistono alcune eccezioni, riservate a contesti specifici, in cui si può accedere senza sostituire un generatore esistente. Vediamole nel dettaglio.

Nuova installazione per aziende agricole e forestali

Per aziende agricole (titolari qualifica IAP) e imprese del settore forestale è ammessa anche la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale o riscaldamento di serre e fabbricati rurali esistenti alimentati a biomassa; in questo caso il generatore deve essere 5 stelle.

Integrazione di impianti esistenti

Sempre per aziende agricole e forestali, è possibile installare biomassa come integrazione di un impianto già presente, ma serve un’asseverazione del tecnico abilitato che giustifichi l’intervento sui reali fabbisogni energetici.

Serre con generatori a gasolio mantenuti come backup

Nelle serre di proprietà di aziende agricole è possibile installare un impianto a biomassa mantenendo generatori esistenti a gasolio, purché usati solo come backup (emergenza/supporto temporaneo). In quel caso l’incentivo non è forfettario: viene erogato in base alle misure annuali del calore effettivamente attribuibile alla fonte rinnovabile, misurato con strumenti dedicati.

Procedura preliminare se il Soggetto Responsabile è un’impresa

Questa è una differenza che, se ignorata, può costare caro: le imprese devono presentare una “richiesta preliminare di accesso” agli incentivi prima dell’avvio dei lavori, pena l’inammissibilità della domanda.

La richiesta deve contenere:

  • dettagli del progetto,
  • cronoprogramma,
  • elenco costi,
  • tipologia di aiuto richiesto.

Questa è un’altra sostanziale differenza rispetto al Conto Termico 2.0 per cui le imprese potevano fare accesso diretto a lavori conclusi, come i privati.

Bando della Regione: quando c’è un incentivo in più e perché non va confuso con il Conto Termico

In alcune regioni, oltre al Conto Termico 3.0, è possibile accedere anche a un ulteriore incentivo per la sostituzione di vecchi impianti termici inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni: il bando regionale.

Ed è proprio qui che occorre fare molta attenzione, perché i due strumenti non coincidono e non seguono le stesse regole.

Se al Conto Termico 3.0 si può accedere nel caso di sostituzione, al bando regionale si può accedere all’incentivo solo nel caso di mera sostituzione. In pratica, il criterio del bando regionale è più restrittivo: mentre con il Conto Termico posso, per esempio, sostituire un camino con una stufa, nel caso del bando della Regione vengono normalmente premiate solo sostituzioni “omologhe”, cioè un camino con un camino e una stufa con una stufa.

L’unica eccezione rilevante resta, in genere, il passaggio dalla caldaia a gas alla caldaia a biomassa.

Questa distinzione è fondamentale soprattutto in fase commerciale e consulenziale, perché evita di promettere un incentivo regionale in situazioni in cui è magari presente il requisito per il Conto Termico ma non per il bando locale. In altre parole: non basta sapere che l’intervento è incentivabile, bisogna sempre capire con quale misura e a quali condizioni specifiche.

Checklist anti-rigetto

Qui sotto trovi una checklist pensata per accompagnare l’intervento dall’inizio alla fine e ridurre al minimo gli intoppi in fase di richiesta incentivo. L’idea è semplice: la maggior parte dei problemi non nasce dall’impianto in sé, ma da errori di inquadramento (intervento non ammissibile per quel caso), documenti mancanti o non collegabili all’immobile/impianto, oppure da pagamenti e causali compilati male.

Per questo la checklist è divisa in tre momenti chiave:

  • Prima dei lavori, quando è fondamentale verificare che l’intervento sia davvero incentivabile (ad esempio: se si parte dal gas naturale, la sostituzione è ammessa solo in determinate condizioni) e che l’immobile rientri nelle categorie ammissibili; se il Soggetto Responsabile è un’impresa, inoltre, alcune procedure vanno avviate prima di mettere mano al cantiere.
  • Durante i lavori, perché requisiti tecnici (classe ambientale, componenti impiantistiche) e raccolta di evidenze (foto prima/durante/dopo) sono più semplici da gestire mentre l’intervento è in corso, e diventano determinanti nei casi “sensibili” come camini aperti o sostituzioni con vincoli specifici.
  • A fine lavori, quando si “gioca” tutto su ciò che il GSE può verificare: smaltimento del generatore sostituito con documenti completi, fatture e bonifici corretti (attenzione al bonifico non parlante e alla causale), registrazioni dovute e, soprattutto, rispetto delle tempistiche per non uscire dai termini.

Prima dei lavori

  • Verifica che l’intervento sia inquadrabile (es. da metano → solo caldaia a biomassa)
  • Se Soggetto Responsabile è impresa: prepara e invia richiesta preliminare
  • Controlla categoria catastale ammissibile dell’immobile

Durante i lavori

  • Assicurati che il generatore e la soluzione impiantistica rispettino i requisiti (5 stelle; valvole; puffer; eventuali limiti specifici sul particolato nel passaggio gas→biomassa)
  • Foto “prima/durante/dopo” (utili soprattutto per casi camino aperto)

A fine lavori

  • Documento smaltimento corretto e “agganciabile” alla pratica (contenuti minimi)
  • Fatture con DM 7 agosto 2025 + descrizione intervento + dati completi
  • Bonifico ordinario (no parlante) con causale completa
  • Registrazione catasto del nuovo impianto (ove presente)
  • Rispetto tempi: 90 giorni invio / 120 giorni dall’ultimo pagamento

FAQ – Domande frequenti

1) Posso sostituire una caldaia a metano con una stufa a pellet e accedere al Conto Termico 3.0?
No. La sostituzione di impianti a gas naturale è incentivata solo se installi una caldaia a biomassa. Stufe, termocamini e soluzioni analoghe non sono ammessi come sostituzione del metano.

2) Se passo dal gas alla biomassa con una caldaia, quali requisiti devo rispettare?
Devi rispettare almeno la classe ambientale 5 stelle per il generatore e il riferimento al limite di particolato di 1 mg/Nm³ per il passaggio gas-biomassa; inoltre restano richieste valvole termostatiche e puffer dimensionato.

3) Devo registrare l’impianto al catasto regionale?
Sì. Viene chiarito che solo l’impianto nuovo deve essere censito nei catasti regionali, come CRITER o CURIT, dove presenti.

4) Quali documenti posso usare per dimostrare lo smaltimento del vecchio generatore?
Esistono diverse possibilità: certificato di smaltimento o FIR, dichiarazione del centro di raccolta, dichiarazione del Soggetto Responsabile convalidata dal centro, oppure nota in fattura che attesti ritiro e smaltimento.

5) Cosa deve contenere il documento di smaltimento per essere valido?
Deve permettere al GSE di collegare inequivocabilmente il rifiuto alla pratica: quindi almeno tipologia del generatore rimosso, riferimenti del Soggetto Responsabile e riferimenti dell’immobile.

6) Se sostituisco un camino aperto e non lo rimuovo, cosa presento al posto del certificato di smaltimento?
Se il camino aperto non viene rimosso fisicamente, ad esempio perché si riutilizza la canna fumaria, la guida richiede una prova fotografica della chiusura definitiva e permanente della sezione collegata al vecchio camino.

7) Posso pagare con bonifico parlante, quello per ristrutturazioni?
No. Il bonifico deve essere ordinario e non parlante; l’uso di modelli parlanti o precompilati per detrazioni fiscali può portare al rigetto perché richiama norme diverse dal Conto Termico.

8) Cosa devo scrivere nella causale del bonifico?
Tre elementi: riferimento al D.M. 7 agosto 2025, numero e data della fattura, CF/P.IVA del beneficiario che emette fattura e CF/P.IVA del Soggetto Responsabile che riceve l’incentivo.

9) Entro quando devo inviare la domanda al GSE?
Entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento; inoltre, la data di conclusione non può superare 120 giorni dall’ultimo pagamento.

10) Quando l’incentivo viene pagato in un’unica soluzione?
Per soggetti privati, cittadini, condomini e imprese, se l’importo totale spettante è pari o inferiore a 15.000 euro. Se supera tale soglia, il pagamento avviene in rate annuali per 2 o 5 anni, in base a tipologia e potenza.

11) Che obblighi ho su manutenzione e pellet durante l’incentivo?
È richiesta manutenzione ogni due anni su generatore e canna fumaria, conservando i certificati, e pellet certificato, per esempio EN ISO 17225-2, con conservazione delle fatture d’acquisto.

12) Sono un’azienda: posso presentare la pratica a lavori conclusi come facevo prima?
No. A differenza dei privati, le imprese devono presentare una richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori; in caso contrario la domanda può essere inammissibile. Nella richiesta vanno inclusi progetto, cronoprogramma, costi e tipo di aiuto richiesto.

13) Per una sostituzione domestica fino a 15 kW serve documentazione tecnica aggiuntiva?
No. Per la sostituzione di un generatore fino a 15 kW in un’abitazione non serve documentazione aggiuntiva. Se però la potenza necessaria supera tale soglia, serve una dichiarazione di un tecnico qualificato che asseveri il cambio di fabbisogno energetico degli spazi.

14) Posso accedere sia al Conto Termico 3.0 sia a un bando regionale?
In alcune regioni può esserci anche un incentivo aggiuntivo, ma non bisogna confondere i due strumenti. Il Conto Termico ha una logica di sostituzione più ampia; il bando regionale, ottenuta la comunicazione da parte del GSE che la pratica è andata a buon fine, posso accedere tramite SPID al bando, ma solamente in caso di mera sostituzione.

15) Qual è la differenza pratica tra Conto Termico e bando regionale?
Con il Conto Termico, in alcuni casi, puoi sostituire un camino con una stufa o viceversa. Con il bando regionale, vengono premiate solo sostituzioni omologhe, quindi camino con camino e stufa con stufa. L’eccezione più tipica riguarda il passaggio da caldaia a gas a caldaia a biomassa.

16) Oltre alle 5 stelle, quali certificazioni conviene verificare sul generatore?
È importante verificare anche la conformità alla UNI EN 16510:2023, certificata da un organismo accreditato. Questo aspetto è destinato a diventare sempre più rilevante anche ai fini dell’accesso all’incentivo.

17) Ho una casa con due camini aperti: posso sostituirli con due nuovi generatori a biomassa e accedere al Conto Termico 3.0 per entrambi?
Sì. Se hai due vecchi generatori a biomassa e procedi alla sostituzione di entrambi, è possibile accedere all’incentivo per ciascun intervento, naturalmente nel rispetto di tutti i requisiti previsti.

Come hai potuto apprendere dalla nostra guida, il Conto Termico 3.0 rappresenta una grande opportunità, ma deve essere gestito in modo attento e meticoloso. Se hai ancora dubbi relativamente all’incentivo e alle pratiche da sbrigare, contattaci e saremo lieti di fornirti tutte le informazioni di cui necessiti.

Un ringraziamento particolare Tubi Studio per la revisione tecnica dei contenuti.

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